Chi siamo

PUBBLICA ASSISTENZA AGIRA

S T A T U T O

ART. 1

E' costituita con sede in Agira (EN) alla via Zebbug snc una Associazione di Volontariato denominata "PUBBLICA ASSISTENZA AGIRA " che in seguito sarà chiamata semplicemente Associazione.

ART. 2

L'Associazione è un Movimento di aggregazione dei Cittadini che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. E' costituita secondo principi del movimento del Volontariato organizzato e previsto dalla Legge dell'11.08.1991 n.266, della Legge Regionale n.22 del 07.06.1994, della Legge n.225 del 24.02.1992 e della Legge Regionale n.14 del 31.08.1998 art.7. La sua durata è illimitata

ART. 3

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà.

ART. 4

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, perseguendo l'affermazione dei valori della solidarietà Popolare in supporto a Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato che perseguono finalità analoghe in tutto o in parte cosi come previsto dalla legge 266/91.

ART. 5

L'associazione si propone di:

  • operare per la difesa della popolazione civile e dei suoi beni attraverso attività di primo intervento e soccorso pubblico in occasione di calamità naturali, catastrofi, eventi naturali (incidenti stradali, incendi, esplosioni, alluvioni, esondazioni etcc.) eventi bellici o varie necessità della comunità;
  • concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con il proprio personale volontario a svolgere attività e servizi in favore della collettività per conto dello Stato, della Comunità Europea, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o qualunque altro strumento idoneo al raggiungimento dei fini sociali nei limiti previsti dall'art.10 della legge regionale 22/94
  • Eseguire servizi di ambulanza e/o qualsiasi altro mezzo e servizi di sgombro per ragioni sociali, per Enti, Ospedali, cliniche e terzi durante le emergenze;
  • Promuovere e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere sia in tempo di pace che in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile, sanitaria e sociale anche in territori non italiani;
  • Promuovere il trasporto di ammalati mediante autoambulanze e/o mezzi idonei;
  • promuovere e organizzare la raccolta di sangue;
  • promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute dei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  • promuovere iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente attraverso la previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi previsti dalla Legge n.225/92 e al D.M. del 13/02/2001;
  • promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore aggregazione tra i soci aderenti:
  • promuovere la formazione ed informazione del Volontariato in collaborazione con le Istituzioni, con i Centri di Servizio del Volontariato e con tutti gli Enti

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna a:

  • promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione e la condivisione dei Cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
  • organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
  • promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
  • promuovere momenti di approfondimento ed iniziative di formazione in materia di volontariato.

ART. 6

La "Pubblica Assistenza Agira" fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Si obbliga ad assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 226/1991. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell'11.08.1991 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da esse svolte.

ART.7

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può aderire o far parte di organismi Nazionali o internazionali che abbiano come fine l'attuazione di iniziative sociali a favore delle collettività anche straniere mediante interventi diretti o mediante l'azione di stimolo all'adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi da parte degli organismi pubblici.

ART. 8

Possono essere Soci della "Pubblica Assistenza Agira" tutti i Cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i Soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i Soci inferiori ai 18 anni ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti.

I soci si distinguono in : ordinari, effettivi, aspiranti, sostenitori, benemeriti e aggregati.

ORDINARI: coloro i quali non effettuano servizio di Pronto Soccorso e\o Pubblica Assistenza, ma prestano servizio come "Volontari" nelle altre attività svolte dall'associazione e versano la quota annuale.

EFFETTIVI: sono i soci che avendo raggiunto la maggiore età prestano servizio come "Volontari" di pronto soccorso e primo intervento e versano la quota annuale.

ASPIRANTI: sono coloro che , dopo aver presentato istanza di ammissione , vagliata e deliberata dal Consiglio Direttivo, restano nella posizione di cui sopra per un periodo di tre mesi per istruzione e prova, al termine del quale , se idonei, transitano, previa ratifica del Consiglio Direttivo nei ruoli di socio effettivo o ordinario.

SOSTENITORI: sono coloro i quali acquisiscono la qualità di socio dell'Associazione previo tangibile contributo dato alla stessa partecipando nel contempo alle riunioni e assemblee come semplici uditori senza diritto di voto.

BENEMERITI: sono coloro i quali acquisiscono la qualità di socio dell'Associazione per motivi di benemerenza verso l'associazione o per essersi contraddistinti in particolari attività di rilevanza civile, partecipano nel contempo alle riunioni e assemblee come semplici uditori senza diritto di voto.

AGGREGATI: sono coloro che collaborano a titolo gratuito con l'associazione mettendo a disposizione la propria professionalità e mestiere.

ART. 9

I Soci hanno diritto a:

  • Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti.
  • Essere assicurati, ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91, nello svolgimento dell'attività volontaria.
  • Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.9.
  • Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
  • Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi nel presente Statuto.

ART. 10

I Soci hanno i seguenti doveri:

  • Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi.
  • Non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART. 11

Non possono essere Soci coloro che svolgono o sono interessati ad attività in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione. La qualità dei Soci è altresì incompatibile con eventuali rapporti di lavoro o patrimoniali con l'Associazione.

ART. 12

La qualità del Socio si perde:

  • per morosità
  • per decadenza
  • per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art.12. o che non siano più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

ART. 13

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "Pubblica Assistenza Agira" comincia il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio finanziario sarà redatto il Bilancio consuntivo e previsionale nei quali, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 266/91 saranno anche previste specifiche voci afferenti all'attività di protezione civile.

Le entrate sono costituite:

  • dalle quote dei Soci;
  • dai contributi di privati;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni nei limiti previsti dall'art. 10 della L.R. 22/94;
  • da contributi di enti pubblici o privati;

ART. 14

L'eventuale utile risultante alla fine dell'esercizio deve essere destinato alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse e non può in alcun modo essere distribuito anche in modo indiretto.

ART. 15

Il patrimonio della Pubblica Assistenza "Pubblica Assistenza Agira" è costituito:

  • da beni mobili o immobili
  • da titoli pubblici o privati
  • da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

Gli Organi dell'Associazione sono:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Sindaci Revisori
  • Il Collegio dei Probiviri

ART. 17

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del Volontariato.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario o sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. 18

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni qual volta sarà ritenuto necessario su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo, elegge e/o nomina il collegio sindacale ed elegge e/o nomina il Collegio dei Probiviri. Delibera sul programma del Consiglio Direttivo ed approva il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare solamente un altro socio mediante delega scritta.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre la metà più uno dei soci, in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese e se richiesto con voto segreto.

Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali verranno effettuate con voto segreto.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relative dei consensi.

Nel caso di modifica dello Statuto sociale le stesse saranno approvate se avranno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché sia presente alla Assemblea la maggioranza qualificata dei soci volontari per come previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al codice civile.

ART. 19

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione e diffusa almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

ART. 20

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.

Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorre, almeno tre scrutatori per le votazioni per schede.

ART. 21

Sono compiti dell'Assemblea:

  • Approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31.12 dell'anno precedente e quello preventivo.
  • Approvare la relazione del Consiglio Direttivo.
  • Stabilire l'ammontare delle quote associative e fissare il termine ultimo per il loro versamento.
  • Approvare le linee programmatiche dell'Associazione.
  • Approvare e modificare i Regolamenti dell'Associazione.
  • Eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti tra i Soci.
  • Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.
  • Eleggere il Collegio dei Probiviri.
  • Approvare le modifiche allo Statuto.
  • Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla Sua approvazione.

ART. 22

La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Consiglio Direttivo. In tal caso spetta al Presidente dell'Assemblea la convocazione nei termini previsti dallo Statuto, di una nuova Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Spetta all'Assemblea determinarne il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con l'esistenza di rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta la richiesta almeno da un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata della riunione.

L'avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Copia dell'avviso di convocazione va inviato al Collegio dei Sindaci Revisori per consentirne la partecipazione per i punti dell'ordine del giorno concernenti spese.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.22;
  • Eseguire tutti i deliberati dell'Assemblea;
  • Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
  • Decidere la stipula di contratti, convenzioni, accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi;
  • Aderire ad altre organizzazioni locali di Volontariato in coerenza con i fini e gli obiettivi del presente Statuto;
  • Adottare i provvedimenti di cui al precedente Art.13;
  • Decidere l'assunzione del personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

ART. 25

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essere partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti persone. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo nella Sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

ART. 27

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuotere, nell'interesse della stessa, somme da terzi rilasciandone quietanza.

ART. 28

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento svolge inoltre le funzioni che gli vengono eventualmente delegate dal Presidente.

ART. 29

Il Segretario è responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione. Ne effettua i pagamenti congiuntamente al Presidente.

ART. 30

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non vi sia tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque causata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. In caso di decadenza degli Organi associativi il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli Organi stessi.

ART. 31

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni e i suoi componenti che possono essere scelti anche fra i non Soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 32

Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la cassa dell'Associazione. Redige relazione sul conto consultivo ed esprime parere sul bilancio di previsione che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige apposito verbale da trascrivere in apposito registro.

ART. 33

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non Soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 34

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art.13.

Delibera altresì su tutte le controversie riguardanti i Soci nonché il Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 35

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art.13 lettera b e c deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla notifica.

ART. 36

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite uno o più sezioni associative, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento informati a criteri di partecipazione democratica.

ART. 37

Le cariche sociali sono gratuite.

Possono essere ammesse a rimborso soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 38

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, risultante alla fine delle procedure di liquidazione,sarà destinato ad altre Associazioni di Volontariato od ONLUS, esistente sul territorio della Regione Siciliana, in conformità alla Legge n.266/91 ed al D.L.vo n.460/97.

ART. 39

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

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